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Pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande
Pubblico esercizio: attività commerciale in sede fissa di somministrazione (consumo sul posto) al pubblico di alimenti e bevande.
L'art. 5 della L. 25 agosto 1991 n. 287, che disciplina le attività di somministrazione di alimenti e bevande, distingue i pubblici esercizi ai fini del rilascio delle autorizzazioni, in tipologie, in particolare appartengono alla tipologia B "gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria ed i prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), alla tipologia D gli esercizi di cui alla lettera B nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Chiunque decida di intraprendere un'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, necessita di un autorizzazione comunale.
L'autorizzazione è rilasciata se sussistono i seguenti requisiti:
- iscrizione registro esercenti del commercio (R.E.C.);
- parere favorevole della Commissione Comunale pubblici esercizi;
- acquisizione dell'autorizzazione sanitaria da parte dell'Asl competente (per i locali e per le persone adibite alla manipolazione e vendita dei cibi);
- verifica dei requisiti morali del richiedente (certificato penale e antimafia);
- verifica della sorvegliabilità dei locali (tramite sopralluogo della Polizia Municipale il Comune accerta la conformità del locale ai requisiti di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno n. 564/92).
Nella domanda da presentare al Comune devono essere indicati e/o allegati:
- i dati del richiedente comprensivi di codice fiscale;
- l'iscrizione al R.E.C. del richiedente (in caso di ditta individuale) o del delegato della società (in caso di società);
- la regolarità e disponibilità dei locali oggetto della richiesta;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- planimetrie del locale;
- certificato di destinazione d'uso e agibilità;
- autorizzazione agli scarichi in fogna comunale;
- certificato di conformità L.46/90.
L'iscrizione al R.E.C. è subordinata al rilascio dei seguenti requisiti:
- maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato da norma di legge all'esercizio di attività commerciale;
- aver assolto gli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
- aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, aventi ad oggetto attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, oppure aver superato, dinanzi ad un'apposita commissione, costituita presso la Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e di bevande;
- non essere stati dichiarati falliti;
- non aver riportato condanna per i reati specificamente indicati dall'art. 2 della legge 287/91;
- non essere sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione.
L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio; oltre il quinto anno si rinnova automaticamente con la presentazione di apposita comunicazione di prosecuzione dell'attività.
Contingentamento delle autorizzazioni
Normalmente, il Comune, su conforme parere della commissione costituita ai sensi dell'art. 6 della l.287/91, fissa un parametro numerico volto ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e al più equilibrato rapporto tra i pubblici esercizi e la popolazione residente e fluttuante.
Normativa di riferimento
- R.D. n. 773/31
- R.D. 635/40
- D.P.R. 203/88
- L. 283/62
- D.P.R. 327/80
- L. 287/91
- D.P.R. 311/01
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