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Riparazioni autoveicoli
Attività
Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ciclomotori, rimorchi e carrelli adibiti al trasporto di persone o cose su strada, nonché l'installazione sugli stessi, di impianti e componenti fissi.
L'attività di autoriparazione si distingue in:
- meccanica-motoristica;
- carrozzeria;
- elettrauto;
- gommista;
Sono considerate escluse dall'autoriparazione le seguenti attività:
l'autolavaggio, la distribuzione di carburante, la sostituzione del filtro dell'aria, dell'olio e di ogni altro liquido di raffreddamento e gli interventi effettuati su veicoli non circolanti su strada.
Requisiti soggettivi e professionali
Per l'esercizio dell'attività occorre il possesso di requisiti personali e professionali da parte di un responsabile tecnico.
Può assumere la carica di responsabile tecnico: il titolare dell'impresa, l'amministratore della società, il dipendente, e altre figure che siano in rapporto di immedesimazione con l'impresa.
I requisiti personali sono:
- cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea;
- assenza di condanne definitive per reati commessi nello svolgimento dell'attività di autoriparazione per le quali sia prevista pena detentiva;
- idoneità fisica accertata da Ufficiale Sanitario.
Requisiti professionali:
- aver esercitato l'attività di autoriparazione come operaio qualificato in imprese del settore per un periodo di almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio;
- aver frequentato un corso professionale di qualificazione e aver esecitato l'attività di autoriparazione come operaio qualificato in imprese del settore per almeno 1 anno nell'ultimo quinquennio;
- essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea in materie attinenti l'attività;
- aver conseguito la promozione al quarto anno di istituto tecnico industriale seguito da un anno di lavoro qualificato alle dipendenze di un'impresa del settore.
Requisiti oggettivi
I locali dove si svolge l'attività devono essere idonei e dotati delle attrezzature specificate nel D.M. 406/97.
Procedura
L'attività di autoriparazione può essere esercitata da un impresa artigiana e da un impresa generica.
Le imprese artigiane devono presentare una DIA (denuncia d'inizio attività), ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 ala Commissione Centrale per l'Artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo Albo.
Nella DIA l'imprenditore deve attestare l'insussistenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalla L.n. 575/1965 (legge antimafia) e s.m.i. e deve indicare il nominativo del responsabile tecnico che, a sua volta deve dichiarare il possesso dei requisiti di legge e allegare il certificato medico attestante l'idoneità fisica.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, occorre che l'imprenditore sia in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dal comma 2 art. 7 della L. 122/92.
Le imprese non artigiane, devono presentare una DIA (denuncia d'inizio attività) al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, unitamente alla domanda di iscrizione al Registro stesso, che provvede all'iscrizione provvisoria dell'impresa entro 10 giorni e all'iscrizione definitiva entro 60 giorni dalla denuncia, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.
Nella DIA l'imprenditore deve attestare l'insussistenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalla L.n. 575/1965 e s.m.i. e deve indicare il nominativo del responsabile tecnico che, a sua volta deve dichiarare il possesso dei requisiti di legge e allegare il certificato medico attestante l'idoneità tecnica.
Autoriparazioni ad esclusivo uso interno
Le attività svolte da commercianti di veicoli, noleggiatori di veicoli, autotrasportatori merci per conto terzi ed altre imprese od organismi di natura privatistica e svolte esclusivamente ad uso interno necessitano della denuncia d'inizio attività di autoriparazione con la specifica che l'attività è ad uso esclusivo interno con nomina del responsabile tecnico.
Sanzioni
Per l'esercizio abusivo dell'attività sono previste sanzioni da euro 5.164,00 a 15.493,00 e la confisca delle attrezzature e della strumentazione.
Per l'esercizio parzialmente abusivo dell'attività le sanzioni vanno da 2.582,00 euro a 7.7746,00 euro oltre alla confisca delle attrezzature.
Riferimenti Legislativi
- L. 122/92
- L. 25/96
- D.M. 406/97
- D.P.R. 558/99
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